La divisione dei beni lasciati in eredità da una persona scomparsa può rappresentare una questione alquanto spinosa. La materia, dal punto di vista giuridico, è piuttosto articolata e non sempre la successione avviene in maniera semplice e lineare. In presenza di casi particolarmente controversi, è bene affidarsi alla consulenza di figure esperte in materia o rivolgersi a portali specializzati quali www.avvocatoaccanto.com per consultare il parere degli esperti di Avvocato Accanto.
Successione e testamento
La prima distinzione da fare per orientarsi è quella tra erede e legatario. Il primo è successore a titolo universale, ossia riceve in eredità l’intero patrimonio oppure una parte di esso; il secondo, invece, è successore a titolo particolare in quanto riceve in eredità un bene in base ad una disposizione testamentaria (detta, appunto, ‘legato‘). Da ciò si può evincere la differenza tra successione a titolo universale (ossia la totalità o una parte dell’eredità) e quella a titolo particolare (determinata specificamente dall’autore del testamento).
Va anche sottolineato come esistono alcuni tipi di eredi, come ad esempio i figli, che non possono essere privati di una quota dei beni o del patrimonio lasciato in eredità, a prescindere dalla volontà del defunto o del testatore. Se non determinata dalle disposizioni di un testamento, la successione si definisce legittima; altrimenti, si tratta di successione testamentaria.
Esistono tre tipi di testamento: olografo, pubblico e segreto. Il primo è un documento che “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore“, secondo quanto disposto dall’articolo 602 del Codice Civile. La sottoscrizione è valida anche se priva di nome e cognome purché identifichi in maniera chiara il testatore.
Il testamento di dice ‘pubblico’ quando viene ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni (articolo 603 del Codice Civile). A differenza di quello olografo, il testamento pubblico viene redatto dal notaio che mette per iscritto le volontà espresse dal testatore (se questi è incapace di leggere, i testimoni devono essere quattro); il documento deve indicare ora, luogo e data di sottoscrizione e deve essere firmato da tutti i soggetti chiamati in causa.
Il testamento segreto, infine, può essere redatto da un soggetto terzo o dal testatore, purché sappia leggere e scrivere; quest’ultimo, nel caso in cui una parte o l’intero documento sia stato scritto da altri, o con mezzi meccanici, deve firmare ogni foglio.
L’acquisizione dell’eredità
L’eredità deve essere acquisita tramite la cosiddetta accettazione, che può essere espressa o tacita. Nel primo caso, l’avente diritto produce una dichiarazione innanzi ad un notaio o ad un Cancelliere in cui afferma di voler accettare l’eredità; nel secondo caso, l’erede compie un atto che presuppone la volontà di ricevere il patrimonio o i beni ricevuti (mettendo in vendita la propria parte di eredità, ad esempio). Con le stesse modalità, per i soggetti che avrebbero diritto a riceverla, è possibile effettuare la rinuncia all’eredità.
L’accettazione deve essere universale, ossia non subordinata a termini o condizioni, e deve concretizzarsi entro un termine di dieci anni (così come la rinuncia).
L’eredità può essere ricevuta in regime di comunione ordinaria, ossia esiste più di un erede e ciascuno ha diritto all’eredità (in misura uguale o determinata dalle disposizioni testamentarie). Tramite un atto formale, si può porre fine alla comunione procedendo alla divisione ereditaria. In mancanza di un accordo tra tutte i coeredi, si procede ad un accordo giudiziale; altrimenti, la divisione avviene per contratto.
L’ultimo caso da prendere in esame è quello della mancanza di eredi. La ricerca può spingersi fino al sesto grado di parentela del de cuius (ossia la persona che lascia in eredità un bene o un patrimonio); se non vi è alcun successibile, l’eredità viene devoluta per intero allo Stato Italiano senza necessità di accettazione.
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